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EDITORIALE
TRA UTOPIA E REALTÀ
Gli algoritmi impiegati dai motori di ricerca ed Internet service providers, che costrui-
scono una gerarchia di contenuti visualizzabili dall’utente tramite filtri miranti ad inter-
cettarne le particolari preferenze, hanno messo in crisi il concetto di pluralismo. Esso
rivestiva in epoca liberale un ruolo centrale nel processo di formazione dell’opinione
pubblica, individuandosi nella molteplicità delle fonti (e delle opinioni) l’argine neces-
sario al dilagare di pericolosi fenomeni di propaganda. Così i social networks, e con
essi l’incontrollabilità di flussi di informazione organizzati con tecniche algoritmiche,
sembrano porsi in rotta di collisione con lo stesso principio di democrazia.
Indubbiamente non è possibile affermare a priori che i media, pur ispirati alla logica
economica dello share e della decentralizzazione, abbiano apportato falsità nel proces-
so di formazione dell’opinione pubblica; tuttavia è evidente come abbiano profonda-
mente inciso su domanda ed offerta di informazione, ingenerando dubbi sulla effettiva
configurabilità di una gerarchia delle fonti in questo campo.
Prossima a questa problematica è la difficoltà di distinguere nettamente libertà di pen-
siero (sottoposta unicamente a vincoli di natura penale) e libertà di informazione. La
Costituzione italiana pone la seconda in stretta connessione con la libertà di stampa,
cui si associa un carattere ‘industriale’ o professionale e, conseguentemente, un preciso
apparato di vincoli e regole. Non può in ogni caso ignorarsi come, nel caso dei social
networks, l’assenza di controlli e sanzioni analoghe a quelle legalmente previste per gli
editori costituisca fattore di rischio per l’immissione di notizie fasulle nel circolo delle
conversazioni online. Tuttavia, «mentre per l’espressione non è possibile sostenere che
esista un obbligo generale di dire il vero e dunque che la norma costituzionale tuteli solo
le espressioni vere o verosimili; per l’informazione è possibile, almeno (e forse solo) in
linea teorica, individuare limiti alla diffusione di fatti falsi al fine di tutelare altri diritti o
gli stessi interessi costituzionalmente
rilevanti che pure la libertà d’infor-
mazione protegge, come appunto il
processo politico e democratico»
Luciano Zampini