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EDITORIALE
























                           TRA UTOPIA E REALTÀ

               Gli algoritmi impiegati dai motori di ricerca ed Internet service providers, che costrui-
               scono una gerarchia di contenuti visualizzabili dall’utente tramite filtri miranti ad inter-
               cettarne le particolari preferenze, hanno messo in crisi il concetto di pluralismo. Esso
               rivestiva in epoca liberale un ruolo centrale nel processo di formazione dell’opinione
               pubblica, individuandosi nella molteplicità delle fonti (e delle opinioni) l’argine neces-
               sario al dilagare di pericolosi fenomeni di propaganda. Così i social networks, e con
               essi l’incontrollabilità di flussi di informazione organizzati con tecniche algoritmiche,
               sembrano porsi in rotta di collisione con lo stesso principio di democrazia.
               Indubbiamente non è possibile affermare a priori che i media, pur ispirati alla logica
               economica dello share e della decentralizzazione, abbiano apportato falsità nel proces-
               so di formazione dell’opinione pubblica; tuttavia è evidente come abbiano profonda-
               mente inciso su domanda ed offerta di informazione, ingenerando dubbi sulla effettiva
               configurabilità di una gerarchia delle fonti in questo campo.
               Prossima a questa problematica è la difficoltà di distinguere nettamente libertà di pen-
               siero (sottoposta unicamente a vincoli di natura penale) e libertà di informazione. La
               Costituzione italiana pone la seconda in stretta connessione con la libertà di stampa,
               cui si associa un carattere ‘industriale’ o professionale e, conseguentemente, un preciso
               apparato di vincoli e regole. Non può in ogni caso ignorarsi come, nel caso dei social
               networks, l’assenza di controlli e sanzioni analoghe a quelle legalmente previste per gli
               editori costituisca fattore di rischio per l’immissione di notizie fasulle nel circolo delle
               conversazioni online.  Tuttavia, «mentre per l’espressione non è possibile sostenere che
               esista un obbligo generale di dire il vero e dunque che la norma costituzionale tuteli solo
               le espressioni vere o verosimili; per l’informazione è possibile, almeno (e forse solo) in
               linea teorica, individuare limiti alla diffusione di fatti falsi al fine di tutelare altri diritti o
                                                                     gli stessi interessi costituzionalmente
                                                                     rilevanti che pure la libertà d’infor-
                                                                     mazione protegge, come appunto il
                                                                     processo politico e democratico»




                                                                             Luciano Zampini
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